PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11».

Art. 2.

      1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo.
      2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti».

Art. 3.

      1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 48. - (Decisione). - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
      2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente

 

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e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
      3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
      4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro duecentocinquanta a euro millecinquecento».

Art. 4.

      1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell'articolo 47.
      2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta».

Art. 5.

      1. La legge 7 novembre 2002, n. 248, è abrogata.

 

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Art. 6.

      1. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore. Le richieste di rimessione pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia ancora intervenuta pronuncia di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità, sono dichiarate inammissibili dalla stessa Corte, in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con ordinanza non impugnabile.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.